Il Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili è in vigore dal 21.04.2021
19 luglio 2021
Ecco le principali novità e gli scopi generali del Regolamento (UE) 2016/429 :
- un numero enorme di atti giuridici viene snellito in un’unica legge
- priorità chiave: prevenire ed eradicare le malattie
- vengono chiarite le responsabilità di allevatori, veterinari e altri operatori che si occupano di animali
- utilizzo di nuove tecnologie per attività di salute animale – sorveglianza degli agenti patogeni, identificazione elettronica e registrazione degli animali
- individuazione precoce e controllo delle malattie animali, comprese le malattie emergenti
- flessibilità per adeguare le regole alle circostanze locali e alle questioni emergenti come il cambiamento climatico e sociale
L’AHL si applica anche ali animali acquatici e all’acquacoltura ed è completata da atti delegati (alcuni solo per animali terrestri o acquatici altri applicabili ad entrambi); i principali per il settore dell’acquacoltura sono riassunti nella tabella riportata di seguito.
Parti dell’AHL | Atto Delegato | Riferimento |
I | Norme generali: Elenco delle malattie (acquatiche e terrestri) Classificazione delle malattie, elenco specie (acquatiche e terrestri) | Regolamento delegato della Commissione(EU) 2018/1629 Regolamento di esecuzione della Commissione EU) 2018/1882 |
II | Sorveglianza, programmi di eradicazione, indennità malattie (acquatiche e terrestri) | Regolamento delegato della Commissione(EU) 2020/689 |
III | Controllo delle malattie (acquatiche e terrestri) | Regolamento delegato della Commissione(EU) 2020/687 |
IV.II | Stabilimenti d’acquacoltura e trasportatori (acquatiche) | Regolamento delegato della Commissione(EU) 2020/691 |
IV.II | Movimenti Intra-UE (acquatiche) | Regolamento delegato della Commissione(EU) 2020/990 |
V | Entrata nell’UE (acquatiche e terrestri) | Regolamento delegato della Commissione(EU) 2020/692 |
Molte delle norme che riguardano gli animali acquatici, sono sostanzialmente simili a quelle stabilite nella Direttiva 2006/88/CE, applicata in Italia con il D.lgs.148/08.
La maggior parte degli allevamenti ittici e stabilimenti di acquacoltura richiederanno il riconoscimento da parte dell’autorità sanitaria (che in pratica sostituisce l’autorizzazione sanitaria prevista ai sensi del D.lgs. 148/08). I requisiti specifici per il riconoscimento dipendono dal tipo di stabilimento (allevamento) ma, in generale, si basano sull’applicazione della Sorveglianza basata sul rischio (SBR) più mirata della sorveglianza prevista dalla Direttiva 2006/88/CE e più adatta all’individuazione di malattie emergenti.
Anche le norme per i movimenti di animali acquatici all’interno dell’UE sono simili a quelle stabilite dalla Direttiva 2006/88; gli spostamenti non devono pregiudicare lo stato sanitario nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate o emergenti e sono previsti documenti di autodichiarazione per i movimenti tra Stati membri nei casi in cui non è richiesta la certificazione.
L’API è in contatto con il Ministero della Salute, il Centro di Referenza Nazionale per l’Ittiopatologia e le altre Istituzioni coinvolte allo scopo di rendere graduale la transizione tra quanto disposto dalle norme precedentemente vigenti e l’AHL.
La stessa Commissione UE ha fissato alcune norme transitorie soprattutto in relazione certificazione delle movimentazioni degli animali vivi (fino ad ottobre 2021)
Sono previste a livello UE e degli Stati Membri azioni di supporto e comunicazioni ad hoc quali corsi aperti alle Istituzioni pubbliche ed ai portatori d’interesse e Linee Guida per l’attuazione del Regolamento e degli Atti Delegati (da settembre 2021) per assicurare un approccio flessibile nell’applicazione AHL nei prossimi mesi.
API curerà l’aggiornamento dei propri associati in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 e la diffusione delle indicazioni che verranno ricevute di volta in volta dal Ministero della Salute e altre Istituzioni responsabili per l’attuazione delle nuove norme nel settore dell’acquacoltura.