Chiarimenti del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute, con circolare n. 0015731-27/06/2022-DGSAF-MDS-P, ha comunicato che a partire dal 28 luglio 2022 è obbligatorio l’uso delle funzionalità in Banca Dati Nazionale (BDN) per la compilazione del documento di accompagnamento – MODELLO 4 – informatizzato per il gruppo specie “pesci”.
Le principali problematiche tecniche che ne avevano determinato la sospensione, sono state risolte grazie alla collaborazione tra la DG Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero, il Centro Servizi Nazionale (CSN) Anagrafi degli Animali (IZS Teramo) il Centro Nazionale di Referenza (CNR) per l’Ittiopatologia (IZS Venezie) e l’API.
L’API nelle scorse settimane si è attivata organizzando una serie webinar di aggiornamento per gli acquacoltori associati sulle procedure di registrazione alla Banca Dati Nazionale. Sono state segnalate diverse lacune e imperfezioni, tempestivamente corrette, e fatte emergere perplessità e criticità circa l’utilizzo del Modello 4 informatizzato.
La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero, in data del 27 luglio 2022, ha fornito una nota di chiarimento dove si specificano le seguenti casistiche in cui non viene richiesto il modello 4:
1) Vendita di pesce a ristoranti o consumatore finale o mercati locali (provincia in cui sono registrati o contermini) di piccole quantità non superiori ai 100 Kg/ giorno per consumo diretto (pesce non vivo) proveniente da stabilimenti, valli da pesca etc. Nel caso di alcune specie ittiche particolari (es. anguille) queste possono essere trasferite vive per evitare il loro deperimento.
2) Movimentazione di novellame (pesce pescato selvatico) verso valli da pesca o altri stabilimenti.
3) Movimentazioni di pesce tra stabilimenti/strutture facenti parti della stessa unità epidemiologica (Es.allevamenti di proprietari diversi aventi uno stesso codice aziendale) (es. trasferimento di uova autoprodotte all’interno dello stesso codice aziendale verso l’avannotteria). In questo caso è sufficiente registrare tali movimentazioni (uscite/entrate) nella sezione movimentazioni della BDN.
4) Trasferimento di pesce in caso di asciutta di tratti fluviali verso altre zone dello stesso corso d’acqua.
5) Immissione di pesce da parte di incubatoi di valle nello stesso fiume a monte dell’incubatoio.
La nota ministeriale inoltre segnala che allo stato attuale molti laghetti di pesca sportiva risultano ancora privi del codice di registrazione in BDN, pregiudicando la possibilità di tali strutture di poter ricevere partite di pesce dagli altri stabilimenti tenuto conto che il modello di accompagnamento informatizzato richiede che lo stabilimento di destinazione sia registrato in BDN.